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Donazioni
SOS Diritti Umani onlus es una asociación sin fines de lucro. Todos los voluntarios se mueven por la voluntad común de llevar adelante las actividades de la asociación para aportar al mejoramiento inmediato de la calidad de vida de muchas personas, y al mismo tiempo contribuir al proyecto de transformación social y cultural del Movimiento Humanista.
Las actividades son múltiples y a menudo logramos hacer frente a los gastos solo gracias a las actividades de los asociados.
Por esto agradecemos las donaciones, genéricas o legadas a un proyecto específico.
Se pueden efectuar donaciones en:
Banca Etica
IBAN: IT85 C050 1803 2000 0000 0117 449
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A nombre de: SOS Diritti Umani Onlus
Via Flaminia, 26 – 00196 – Roma
Motivo: Donación.
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Las facilidades fiscales para quién contribuye con una donación
SOS Diritti Umani es una ONLUS (Organización de utilidad social sin fines de lucro-Organizzazione non lucrativa di utilità sociale): De conformidad con el art.13 del decreto legislativo n.460 del 4/12/97 y del art. 14 del decreto ley n. 35 del 14/3/05, convertido en ley n.80 del 14/5/05, se preveen beneficios para los individuos y para las empresas que depositan contributos a favor de ONLUS.
Para las personas fisicas:
1. Deducción del IRPEF equivalente al 19% de las erogaciones en dinaro hasta euro 2.065,83
Le erogazioni liberali (art.13 D.Lgs. 460/97), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998, entro il limite annuo di euro 2.065,83 possono essere dichiarate sul MOD.UNICO (ex 740) o MOD. 730 come oneri detraibili e pertanto può essere recuperata una imposta pari al 19% del contributo erogato.
La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni o contributi sia eseguito tramite Banca (bonifico bancario) o Ufficio Postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.L. 241/97. Non è possibile detrarre il contributo in contanti , anche se viene rilasciata una ricevuta dall’Ente, in quanto l’Amministrazione Finanziaria non ha ancora emanato un decreto, previsto dall’art. 13, per riconoscere ulteriori modalità idonee.
E’ obbligo di colui che effettua l’erogazione, e che porta tale somma come onere detraibile sulla dichiarazione dei redditi, conservare la ricevuta del versamento in quanto, non essendovi l’obbligo di allegare la stessa alla dichiarazione, può essere successivamente richiesta dall’Amministrazione Finanziaria a verifica degli oneri detraibili dichiarati.
2. Deducción de los ingresos hasta el 10% del ingreso declarado y hasta un maximo de euro 70.000,00
Per le erogazioni effettuate a decorrere dal 17/03/2005, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14 maggio 2005, in alternativa alla precedente detrazione del 19% è possibile optare per la deduzione dal reddito imponibile. Pertanto è il reddito dichiarato che viene diminuito dell’erogazione effettuata a favore della O.N.L.U.S. ed il beneficio fiscale varia con il variare del reddito stesso.
Ai sensi dell’articolo 14 del del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14 maggio 2005, la somma ammessa in deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore è nel limite del 10 % del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di euro 70.000,00 annui.
Per le imprese:
1. Deduzione dal reddito delle erogazioni in denaro fino a 2.065,83 euro o al 2% del reddito
Le erogazioni liberali (art.13 D.L. 460/97), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998, possono essere dedotte dal reddito d’impresa (art. 65 comma 2 lettera c-sexies del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Testo Unico) entro il limite del 2% del predetto reddito. E’ comunque garantita la deducibilità sino a 4 milioni di lire (euro 2.065,83) anche se tale importo risultasse superiore al precedente limite del 2%.
La deduzione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni o contributi sia eseguito tramite Banca (bonifico bancario) o Ufficio Postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.L. 241/97. Non è possibile dedurre il contributo in contanti , anche se viene rilasciata una ricevuta dall’Ente, in quanto l’Amministrazione Finanziaria non ha ancora emanato un decreto, previsto dall’art. 13, per riconoscere ulteriori modalità idonee.
2. Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di 70.000,00 euro
Per le erogazioni effettuate a decorrere dal 17/03/2005 , ai sensi dell’articolo 14 del del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14 maggio 2005, la somma ammessa in deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore è nel limite del 10 % del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di euro 70.000,00 annui.
Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte ovvero deduzione nel limite del 2% del predetto reddito e deducibilità sino a 4 milioni di lire (euro 2.065,83) se tale importo risultasse superiore al precedente limite del 2%. Ciò significa che qualora ad esempio il reddito sia pari ad euro 8.000.000,00 ed euro 800.000,00, pari al 10%, e la somma ammissibile quale deduzione è il limite massimo di 70.000,00 €, posso optare per la vecchia normativa che permette di dedurre sino ad un massimo del 2% del reddito d’impresa e cioè 160.000,00€.
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